Con
 circolare n.59 del 3 maggio scorso l’INPS ha fornito le istruzioni per 
accedere alla pensione anticipata c.d. Opzione Donna, a seguito delle
 modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
 
Possono
 accedere alla pensione in esame le lavoratrici che, entro il 31 
dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o 
superiore a
 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della 
domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 
 
Le
 condizioni indicate devono sussistere alla data di presentazione della 
domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica 
alla
 prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
Per
 le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo
 un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale la 
riduzione
 massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in 
assenza di figli.
 
La pensione anticipata c.d. Opzione Donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Le
 lavoratrici dipendenti e autonome, che perfezionano i requisiti 
anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione 
decorsi:
 
 
Per
 le lavoratrici del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 (decorrenza 
primo
 settembre/primo novembre).