IL CONTRIBUTO DI BONIFICA È LEGITTIMO

IL CONTRIBUTO DI BONIFICA È LEGITTIMO

Le sentenze degli ultimi anni hanno ribadito che il tributo è previsto dalla legge e correttamente applicato.
 
 
Negli ultimi anni molte sentenze, sia delle Corti di Giustizia Tributarie, sia della Corte di Cassazione, hanno confermato la piena legittimità del contributo di bonifica richiesto dal Consorzio 1 Toscana Nord.
Il contributo di bonifica è un tributo previsto dalla legge e riguarda i proprietari degli immobili situati nel Comprensorio di Bonifica dove il Consorzio svolge la propria attività di manutenzione e gestione. La normativa stabilisce che chi è proprietario di un immobile che riceve un beneficio dall’attività di bonifica rivolta alla sicurezza idraulica e al drenaggio dei suoli per una maggiore fruibilità dei terreni, contribuisce alle spese necessarie corrispondendo il tributo di bonifica; come disciplinato dall’art.860 del C.C. che recita: i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
La giurisprudenza ha chiarito che il beneficio c’è ed il tributo è, quindi, dovuto quando l’immobile si trova nel perimetro di contribuenza ove interviene il Consorzio e che il calcolo del tributo si basa su atti generali, elaborati dal Consorzio in base alle linee guida della Regione, quindi, adottati provvisoriamente dal Consorzio e, infine, approvati dalla Regione stessa e cioè il piano di classifica con l’allegato perimetro di contribuenza.
Il Piano di Classifica contiene infatti valutazioni tecnico scientifiche per individuare le aree del territorio, che ricevono beneficio e calibrare il contributo dovuto dagli immobili, in base alle caratteristiche delle zone su cui gli immobili insistono, per ottenere un Indice tecnico, (determinato dai seguenti fattori: grado di intensità di manutenzione e gestione delle opere, indice di fragilità idraulica, indice di fragilità geomorfologica, indice di comportamento al deflusso, permeabilità del suolo, utilizzazione e declività dei suoli) ed un indice economico.
Le pronunce più recenti confermano, infatti, che nell’avviso è sufficiente richiamare questi atti. Non è, infatti, necessario indicare nell’avviso le singole opere eseguite ogni anno (che pure, naturalmente sono eseguite, sempre a partire da Piani dell’ Attività di Bonifica, parimenti approvati dalla Regione anno per anno), perché il contributo viene calcolato sul programma delle attività da effettuarsi e non sul consuntivo di quelle realizzate.
Citiamo, a mero titolo di esempio, la più recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lucca, la n.194 del 09/06/2025, la quale precisa che: “Non compete, infatti, all’avviso di pagamento di determinare e spiegare il beneficio che un fondo ritrae dall’attività consortile, tale compito essendo esaurito a monte dagli atti generali (definizione del bacino, del perimetro di contribuenza e piani di riparto); atti generali che sono richiamati nell’avviso di pagamento”.
La Cassazione, nel tempo, ha, inoltre, ribadito che, quando il contributo è basato su un piano di classifica regolarmente approvato, al Consorzio non spettano ulteriori oneri probatori in assenza di contestazioni specifiche.
Vale come riferimento, a tale proposito, la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 26009/2008, della quale riportiamo un passaggio fondamentale: “In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un ‘piano di classifica’ approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione”.
Tale posizione non risulta scalfita neanche dall’introduzione dell’articolo 7 comma 5 bis del Decreto legislativo 546/92, come peraltro riconosciuto da un’altra recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Toscana, la n. 1169 del 16/10/2025.
Per questo motivo è fondamentale che i cittadini, nel caso abbiano dubbi di sorta sul contributo da versare annualmente, si rivolgano sempre agli uffici del Consorzio.
Un semplice confronto con gli operatori del Consorzio permette, infatti, di chiarire eventuali dubbi, verificare la situazione catastale dell’immobile, controllare eventuali errori e ottenere eventuali ulteriori spiegazioni sui criteri di calcolo in aggiunta a quanto riportato negli avvisi di pagamento che riportano i riferimenti agli atti presupposti del tributo oltre ad altre informazioni nell’ottica della più ampia chiarezza con i consorziati.
Gli uffici sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e aiutare ciascun contribuente a comprendere la propria posizione.
Rivolgersi al Consorzio è il modo più semplice e immediato per ricevere risposte chiare e circostanziate.
 
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