Unione popolare diventa così promotrice di una coalizione di forze a sostegno di una legge di iniziativa popolare che va a introdurre il più importante strumento di lotta al caro-vita, un salario minimo agganciato all’inflazione, che non sostituisce ma rafforza la contrattazione nazionale e che può immediatamente e concretamente aiutare 5 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane a uscire da una condizione di povertà.
Si tratta di lavoratori e lavoratrici impiegati in settori come quello alberghiero, della ristorazione, addetti ai servizi, vigilanza e servizi fiduciari e cooperative; anche la provincia di Lucca, durante il periodo della stagione, ma non solo, sperimenta la gravità della condizione legata ai salari da fame, su cui anche la contrattazione collettiva risulta inefficace e al ribasso. Un esempio su tutti, il caso di Lucca Crea nel 2019 (guidata dall’attuale sindaco Pardini) con l’appalto alla GSI Security per i servizi di vigilanza non armata, che inquadrava i cosiddetti “felpati” in un contratto nazionale che prevedeva 3.60 euro netti all’ora.
Questa proposta di legge punta a dare attuazione all’articolo 36 della Costituzione, che stabilisce il diritto di ogni lavoratore ‘ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Esistenza dignitosa che non viene assicurata oggi in Italia, se non si stabilisce una cifra minima di retribuzione sotto la quale non si può scendere, per tutte le lavoratrici e i lavoratori, indicizzata sulla base dell’inflazione.
In Italia un giovane su quattro è a rischio povertà. Dal 1990 a oggi l’Italia è l’unico Paese Ocse in cui i salari sono crollati: -2,9%. Nel 2022 erano più bassi del 12% in termini reali rispetto al 2008, secondo il Global Wage Report 2022-23 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
A questa situazione già nera, si è aggiunto il boom dei prezzi, frutto, secondo la stessa BCE, dei profitti che le grandi aziende stanno facendo speculando sui prezzi energetici e alimentari. In questi anni in tanti si sono riempiti la bocca con il salario minimo, ma non si è ancora fatto nulla. Nessuno vuole toccare gli interessi di pochi privilegiati.
Abbiamo deciso noi di passare all’azione.
Nei prossimi 6 mesi ci troverete ovunque a sostenere questa battaglia di civiltà e di dignità, e a raccogliere le firme in tutta Italia.
La raccolta firme a Lucca partirà l’8 giugno: per restare in contatto con noi, avere informazioni tecniche circa la legge e la raccolta firme, scriveteci a unionepopolarelucca@gmail.com o sulle pagine facebook di Potere al Popolo Lucca e Rifondazione Comunista Lucca.
Calendario banchetti Lucca
Giugno:
Giovedì 8 ore 17-19 via beccheria
Sabato 10 ore 10-12 mercato
lucca for boario
Mercoledì 14 ore 16-19 mercato contadino in
piazza San Francesco
Venerdì 16 ore 17-19 piazza San Frediano
Sabato 17 ore 10-12 for boario
Mercoledì 21 ore 10-12 mercato
Giovedì 22 ore 17-19 piazza cittadella
Sabato 24 ore 10-12
for boario
Mercoledì 28 ore 10-12 mercato
Venerdì 30 ore
17-19 piazza xx settembre
Calendario banchetti Capannori: Tutti i venerdì del mese, sia per giugno che per luglio dalle 10 alle 12 al mercato di Piazza Aldo Moro.
Lucca, 5 giugno 2023 Unione Popolare Lucca
Ogni lavoratore di cui all’art. 2094 c.c., visto l’art. 36, comma 1, della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base oraria, ad un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 EURO lordi l’ora.
Qualora il datore di lavoro corrisponda una paga base oraria inferiore a quanto previsto al comma 1, il trattamento economico che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi del comma 1 è quello del contratto collettivo nazionale di settore che stabilisce per i lavoratori il trattamento economico di miglior favore e la cui paga base non sia inferiore nel minimo a 10 euro all’ora al lordo degli oneri di legge, contributivi e fiscali.
La retribuzione oraria lorda minima di 10 euro deve intendersi riferita al livello di inquadramento più basso previsto dalla contrattazione collettiva.
Ogni lavoratore ha inoltre diritto al pagamento della tredicesima mensilità, delle retribuzioni differite, delle ore di lavoro straordinario, degli scatti di anzianità e altre competenze previste dai CCNL di settore applicati al rapporto di lavoro e che prevedano una paga base non inferiore a quanto previsto dal comma 1.
Ai fini dell’applicazione della presente legge è fatta salva l’applicazione al lavoratore / lavoratrice dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che prevedono un trattamento economico minimo orario, corrispondente al livello di inquadramento più basso, superiore all’importo del trattamento economico minimo legale.
Con decreto del Ministero del Lavoro, il minimo salariale si rivalorizza alla data del primo gennaio e del primo luglio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea (IPCA).
La disciplina di cui alla presente legge si applica ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale – identificato secondo quanto previsto dall’art. 1 della presente legge – che disciplina, nel medesimo settore o in settori affini, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.
Il
datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a
quello risultante dall’art. 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria.
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per
ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo,
in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo
lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore
retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego
del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo
lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore
retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego
del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
In
relazione alla violazione di cui al presente articolo, trova
applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni.
Al datore di lavoro che consapevolmente affida l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dall’articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all’entità della violazione.
In deroga a quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981, non si applica il regime del pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione si applicano le sanzioni di cui al comma 1 e 2 maggiorate per un terzo. In tutti i casi successivi alla prima reiterazione l’importo è elevato fino alla metà.
In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al co.1, il datore di lavoro è tenuto anche, nei riguardi del lavoratore, all’erogazione di tutte le differenze retributive maturate fino all’applicazione della retribuzione di cui all’art. 1, co. 1, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.
L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 comporta altresì l’esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d’appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
L’apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa per le aziende che violano l’art. 1 della presente legge, per la durata di tre anni. In caso di violazione di tale divieto il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
I contratti o accordi di lavoro con paga oraria inferiore al trattamento minimo legale, di cui al all’art. 1, sono adeguati automaticamente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge.