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  • 26/06/2024 13:14

La chiusura degli OPG, il fallimento delle REMS e la destabilizzazione delle carceri

La chiusura degli OPG, il fallimento delle REMS e la destabilizzazione delle carceri per le malattie mentali Oggi come oggi, l’unica strada percorribile è la realizzazione di cinque grandi istituti in regime art. 32 che possano contenere internati e detenuti in sorveglianza particolare La riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) in Italia ha trasformato il sistema penitenziario e sanitario con la soppressione di questi istituti. La riforma è stata portata a compimento con la legge n. 9 del 17 febbraio 2012, che ha previsto la chiusura degli OPG entro il 1° febbraio 2013, successivamente prorogata al 31 marzo 2015. Il legislatore ha motivato la necessità di questa riforma sostenendo che gli OPG risentivano di gravi carenze organizzative e di organico, rendendo le condizioni di vita degli internati inaccettabili?. Tuttavia, la riforma non ha abolito le misure di sicurezza detentive per gli autori di reati non imputabili e socialmente pericolosi, ma ha istituito nuove strutture, le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), dove internarli. Le REMS sono gestite esclusivamente da personale sanitario, con attività di vigilanza esterna ove necessario, e si dovrebbero differenziare dagli OPG per la maggiore attenzione alla cura e alla riabilitazione dei pazienti, piuttosto che essere destinate alla mera contenzione?. Infatti, l’intento dichiarato della riforma era quello di eliminare le vergogne degli OPG, sostituendoli con strutture più adeguate a garantire la dignità e il recupero dei pazienti. Purtroppo, però, l’attuazione pratica della riforma ha incontrato diverse (e prevedibili) difficoltà, tra cui ritardi, mancanza di risorse economiche e problemi organizzativi, tanto che allo stato attuale – a fronte dei circa 1400 internati che erano ristretti negli OPG alla data della loro chiusura – sono state aperte soltanto trenta REMS con una capacità totale di circa 700 internati. Insomma, la riforma dell’esecuzione penale per gli internati è stata fallimentare ed ha causato la distribuzione in tutte le carceri di almeno un migliaio di internati che non hanno trovato posto nelle neonate strutture per le misure di sicurezza. Senza contare che a questi minorati psichici condannati a misura di sicurezza, vanno aggiunti almeno altrettanti soggetti con disturbi mentali, più o meno gravi, detenuti per altre cause, tanto che in ogni carcere italiano sono oggi presenti almeno una decina di detenuti con malattie psichiatriche. La situazione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari prima della chiusura: Aversa 179 (capienza 259) Barcellona Pozzo di Gotto 340 (capienza 437) Castiglione delle Stiviere 279 (capienza 193) Montelupo Fiorentino 174 (capienza 201) Napoli 120 (capienza 100) Reggio Emilia 279 (capienza 132) TOTALE 1371 Cosa sono le REMS Le R.E.M.S. (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) sono strutture sanitarie create per sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) in Italia. Queste residenze devono accogliere persone affette da disturbi mentali che hanno commesso reati e sono considerate socialmente pericolose. La gestione interna è esclusivamente sanitaria, mentre la sicurezza perimetrale è affidata a vigilanza esterna organizzata dalle regioni in accordo con le prefetture. Le R.E.M.S. si focalizzano sulla cura e riabilitazione dei pazienti piuttosto che sul trattamento penitenziario. ? Attualmente, in Italia sono attive 30 REMS, distribuite in diverse regioni. Le REMS in Italia TOTALE 670 Le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza non possono ospitare soggetti che non siano stati sottoposti a una misura di sicurezza dal Giudice. Le REMS sono specificamente destinate ad accogliere persone affette da disturbi mentali che hanno commesso reati e che sono state giudicate socialmente pericolose da sottoporre a misure di sicurezza detentive disposte dalla magistratura. Ciò sta a significare che, oltre alla mancanza di posti per almeno un migliaio di internati, nelle REMS non possono essere rinchiusi i detenuti che, pur essendo affetti da malattie mentali, non siano stati condannati dai giudici ad una misura di sicurezza. Insomma, se una volta quando si avevano problemi con detenuti psicopatici si potevano trasferire negli OPG, oggi non solo siamo costretti a tenerli in carcere senza essere attrezzati a trattarli ma, per assurdo, ci dobbiamo tenere anche gli internati sottoposti a misure di sicurezza che non trovano posto nelle REMS. E questa situazione ha avuto l’effetto di far si che in ogni penitenziario italiano siano presenti almeno una decina di detenuti con disturbi mentali, senza strutture e personale idoneo al loro trattamento e alla loro gestione. La prima e più grave conseguenza è stata l’aumento esponenziale delle aggressioni ai poliziotti penitenziari. Quali sono le uniche strade percorribili nella situazione attuale? Misure adottabili nei confronti di detenuti con problemi psichiatrici La sorveglianza particolare ex art. 14 bis Regolamento Penitenziario La legge 663/86 disciplina la sorveglianza particolare nel capo III dell’ordinamento penitenziario, indicandola come una modalità di trattamento individualizzato basata sulla personalità e pericolosità del detenuto. Tale sorveglianza ha un carattere preventivo e cautelare, mirato a mantenere ordine e sicurezza in carcere, e non punitivo. Presupposti per la Sorveglianza Particolare L’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario specifica che i detenuti possono essere sottoposti a sorveglianza particolare per un massimo di sei mesi, prorogabili di tre mesi alla volta, se: Compromettono la sicurezza o turbano l’ordine negli istituti. Usano violenza o minaccia per impedire le attività degli altri detenuti. Sfruttano lo stato di soggezione degli altri detenuti. Tipi di Sorveglianza Ordinaria: Il detenuto rimane nello stesso istituto ma passa a un regime speciale. Speciale: Il detenuto proviene da un altro istituto o dalla libertà. Comportamenti e Reiterazione Il regime di sorveglianza particolare può essere applicato per comportamenti ripetuti che compromettono la sicurezza e l’ordine, non per singoli episodi. La legge mira a punire la pericolosità continua del detenuto e non episodi isolati. Lettera a): Si riferisce a comportamenti che compromettono sicurezza e ordine, ma non specifica quali. Lettera b): Specifica l’uso di violenza o minaccia per impedire attività degli altri detenuti. Lettera c): Indica l’uso dello stato di soggezione degli altri detenuti. Pericolosità Penitenziaria La giurisprudenza distingue tra pericolosità attuale e storica del detenuto. La sorveglianza particolare deve basarsi su una valutazione complessiva della personalità del detenuto, tenendo conto dei reati commessi e dei comportamenti in precedenti detenzioni. Altri Comportamenti L’articolo 14 bis, comma 5, prevede anche la sorveglianza per comportamenti tenuti in precedenti carcerazioni o in libertà, indipendentemente dall’imputazione. Giurisprudenza La giurisprudenza ha stabilito che i comportamenti che giustificano la sorveglianza devono essere concretamente lesivi dell’ordine e della sicurezza, non basandosi solo su passati comportamenti del detenuto. La competenza per adottare il provvedimento di sorveglianza particolare è attribuita all’amministrazione penitenziaria, rappresentata dal Ministro di Giustizia e dalla Direzione generale degli Istituti di Prevenzione e Pena. Tale decisione non è affidata alla Magistratura di Sorveglianza per mantenere una separazione dei poteri, dove l’autorità amministrativa gestisce i regimi all’interno del carcere, mentre la magistratura si occupa delle libertà personali dei detenuti. Ruolo del Direttore del Carcere Impulso e Proposte: Il direttore del carcere può sollecitare l’adozione del provvedimento, anche se non è espressamente previsto dalla legge. Consiglio di Disciplina: Il direttore fa parte del consiglio di disciplina, che formula il parere obbligatorio previsto per l’adozione del provvedimento. Procedimenti per l’Adozione Procedimento Ordinario: Richiede il parere del consiglio di disciplina, integrato da esperti e dall’autorità giudiziaria per gli imputati. Questo parere valuta la pericolosità del detenuto e l’insufficienza degli strumenti di trattamento ordinari. Procedimento Abbreviato: Usato in casi di necessità e urgenza, consente un provvedimento provvisorio senza acquisire immediatamente i pareri richiesti. Il provvedimento provvisorio deve essere confermato entro venti giorni, acquisendo i pareri necessari. Valutazione del Consiglio di Disciplina Pericolosità e capacità di sopportazione: Il consiglio valuta la pericolosità del detenuto e la sua capacità di sopportare il regime senza ulteriori danni alla sua personalità. Parere obbligatorio, ma non vincolante: Il parere del consiglio non è vincolante; il Ministro di Giustizia può disattenderlo, ma deve comunque fornire una valutazione autonoma delle esigenze organizzative e di sicurezza. Pareri e Tempi Richiesta e Acquisizione: I pareri devono essere richiesti e acquisiti entro dieci giorni, pena la nullità del provvedimento. Procedimento Speciale: Anche nel procedimento abbreviato, i pareri devono essere acquisiti entro dieci giorni per validare il provvedimento provvisorio. Motivazione e Controllo Motivazione Necessaria: Il provvedimento del Ministro deve essere sempre motivato, indicando i presupposti e le necessità per mantenere l’ordine e la sicurezza. Controllo del Magistrato di Sorveglianza: Il provvedimento deve essere comunicato al magistrato di sorveglianza per il controllo della legittimità e il rispetto dei diritti del detenuto. In sintesi, la sorveglianza particolare è gestita dall’amministrazione penitenziaria con un processo che include valutazioni tecniche e pareri obbligatori, garantendo un equilibrio tra prevenzione della pericolosità e rispetto dei diritti dei detenuti. La sorveglianza particolare prevista dall’articolo 14 bis del Regolamento di Esecuzione Art. 14 bis del Regolamento di Esecuzione Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell’amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell’articolo 80. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l’autorità giudiziaria che procede. In caso di necessità ed urgenza l’amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l’amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell’imputazione, nello stato di libertà. L’autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di sua competenza. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza. Le sezioni o gli Istituti previsti dall’articolo 32 del R.E. all’Ordinamento Penitenziario Art. 32 del Regolamento di Esecuzione Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele. Sezioni o istituti per detenuti che richiedono particolari cautele Secondo questo articolo l’amministrazione penitenziaria ha la facoltà di istituire sezioni o interi istituti per contenere detenuti ed internati che “… abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni”. In buona sostanza, questa potrebbe essere la soluzione, almeno temporanea, al problema originato dalla chiusura degli OPG. Ovverosia la possibilità di creare cinque penitenziari in regime art. 32 – uno al nord, uno al centro, uno al sud e uno ciascuno nelle due isole – dove rinchiudere internati, malati mentali e detenuti in regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis. Ovviamente questi istituti dovrebbero essere organizzati ed attrezzati per la sorveglianza “speciale” di questi soggetti prevedendo al loro interno adeguate strutture sanitarie, con altrettanto adeguato numero di personale medico e paramedico. Inoltre, anche il personale di Polizia Penitenziaria impiegato dovrebbe essere formato, preparato e specializzato per il trattamento di questi detenuti particolari. Inutile dire che anche gli edifici – al loro interno ed al loro esterno – dovrebbero essere strutturati alla bisogna con tanto di reparti isolamento e celle lisce. Conclusioni In conclusione, se da un lato dobbiamo smetterla di piangere sul latte versato (le sciagurate riforme Bindi, prima, e Marino, poi) dall’altro lato non possiamo più attendere i tempi della politica, nella consapevolezza che tra il dire e il fare ci passa il mare… E’ vero che il Ministro, il Sottosegretario o il Capo DAP di turno non si chiamano Pasquale, ma è altrettanto vero che noi siamo davvero stanchi di prendere gli schiaffi per colpa degli altri. Giovanni Battista de Blasis Tratto da poliziapenitenziaria.it https://www.poliziapenitenziaria.it/chiusura-opg-fallimento-rems-detabilazzazione-carceri-per-malattie-mentali/

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