Da Capannori una sentenza che potrebbe aprire nuove strade nei rapporti fra Poste Italiane e i suoi clienti.
Il
Giudice di Pace di Lucca, con una recentissima sentenza, depositata in
data 23 maggio 2025, ha condannato Poste Italiane S.p.A a risarcire un
cittadino di Capannori vittima di truffa con mezzi informatici del tipo
boxing, phishing e le altre varianti purtroppo diffuse.
Il
caso prende le mosse da una denuncia di un correntista che si era
accorto che dal suo conto corrente erano stati fatti circa 10 prelievi
da uno sportello bancomat di Napoli, dove lui non si era mai recato, per
un per un totale di 5.000 euro.
Una somma rilevante, ma il
malcapitato non si era potuto accorgere dei prelievi in quanto non era
stato previsto nessun messaggio di avviso di avvenuto prelievo e ,
quando è stato avvisato da un’impiegata del suo ufficio postale era,
ormai, troppo tardi.
L’uomo ha immediatamente chiesto
spiegazioni su come fosse stato possibile una situazione simile. Gli
veniva risposto che, probabilmente, la sua nuova carta bancomat era
stata spedita, per errore, a Napoli e che, in ogni caso, Poste Italiane
gli avrebbe rimborsato solo il 50% del maltolto sostenendo che in
qualche modo il cliente doveva avere fornito il proprio pin.Certo di non
avere mai rilevato a nessuno il proprio codice personale, con
l’assistenza dell’ Avv. Elisabetta Triggiani del Foro di Lucca, l’uomo
ha citato dinanzi al Giudice di Pace di Lucca Poste Italiane - per
ottenere la differenza fra le due cifre.
Il Giudice di Pace ha
accolto la domanda e ha condannato Poste Italiane al rimborso
dell’intera somma con condanna, anche, al pagamento delle spese legali.
Il
Giudice di Pace, nella persona del Dott. Casodi, ha stabilito che,
sulla base delle leggi vigenti, quando l'utilizzatore di servizi di
pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita,
l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di
servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a
dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore
medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia
adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui alla
nomativa.
Inoltre ha stabilito che i rischi derivanti dalla
spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di
sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di
pagamento e, quindi, di poste.
Inoltre il Giudice ha ribadito
il fatto che Poste avrebbe dovuto verificare l’adozione delle misure
atte a garantire la sicurezza del servizio.
Questa decisione
del Giudice di Pace , riguardante un danno così rilevante, commesso nei
confronti di una persona assolutamente in buona fede e con le modalità
che sono state esposte, potrebbe aprire nuove strade in tema di
risarcimenti per casi di questa natura, perché a rimetterci non può
essere la persona onesta che è stata truffata, probabilmente con
tecniche sofisticate che, però devono essere prevenute e neutralizzate
da chi ha in gestione i soldi del cliente che assiste.