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  • 28/04/2026 13:51

Responsabilità dell’OSS e falso mito della colpa dell’infermiere

Nel lavoro quotidiano capita di sentirla dire senza troppi scrupoli, quasi fosse una regola non scritta: se sbaglia l’OSS, la responsabilità è dell’infermiere. È una frase comoda, rassicurante, ma profondamente fuorviante. E il problema è che quando la realtà bussa alla porta – sotto forma di segnalazione, contenzioso o peggio – quella convinzione si sgretola in fretta. Partiamo da un punto fermo, che non lascia spazio a interpretazioni: ogni operatore risponde delle proprie azioni. L’operatore socio-sanitario, pur non essendo un professionista sanitario con autonomia clinica, ha un ambito preciso di competenze definito da riferimenti normativi nazionali, tra cui l’Accordo Stato-Regioni del 2001, e da regolamenti regionali e aziendali. Dentro quel perimetro si muove con responsabilità diretta. Fuori da quel perimetro, si espone. La responsabilità civile entra in gioco quando da un comportamento nasce un danno al paziente. Non serve un errore eclatante: basta una manovra eseguita con superficialità, una dimenticanza, una valutazione fatta senza le competenze adeguate. La legge, in questi casi, parla di colpa – che si traduce, nella pratica, in negligenza, imprudenza o imperizia. Se un OSS mobilizza male un paziente e provoca una caduta, o non osserva un segno evidente di peggioramento e non lo riferisce, quella responsabilità non si sposta automaticamente su altri. Resta dove nasce: nel comportamento. Il piano penale è ancora più netto. Qui non si discute di risarcimenti, ma di reati. Lesioni personali, omissione di soccorso, esercizio abusivo della professione: non sono ipotesi lontane, ma possibilità concrete quando si superano certi limiti o si ignorano situazioni critiche. E sul penale non ci sono scorciatoie: la responsabilità è personale. Non si delega, non si trasferisce, non si diluisce nel gruppo. E allora da dove nasce l’idea che “risponde l’infermiere”? Nasce dal ruolo, reale, che l’infermiere ha nell’organizzazione dell’assistenza. L’infermiere pianifica, coordina, attribuisce alcune attività e valuta i bisogni assistenziali. In questo senso ha una responsabilità di tipo organizzativo e professionale. Se assegna un compito in modo inappropriato, senza considerare le condizioni del paziente o le competenze dell’OSS, oppure omette la supervisione quando necessaria, può essere chiamato a rispondere. Ma questo non cancella la responsabilità dell’OSS: la affianca, semmai la condivide in parte. È qui che entra il concetto di responsabilità concorrente. Due figure, due livelli diversi, due responsabilità che possono coesistere. L’infermiere per aver organizzato o attribuito male; l’OSS per aver eseguito male o per non essersi fermato davanti a qualcosa che non gli competeva. Non è un gioco a scaricare la colpa: è una valutazione puntuale dei fatti. Facciamo un passo più concreto. Se un OSS esegue un’igiene a letto senza rispettare le precauzioni e causa una lesione cutanea, la prima domanda è: ha agito correttamente secondo le procedure? Se la risposta è no, la responsabilità è sua. Se però quell’attività è stata assegnata in un contesto disorganizzato, senza indicazioni adeguate o con un carico assistenziale incompatibile, allora lo sguardo si allarga anche alla responsabilità dell’infermiere o della struttura. Diverso, e molto più rischioso, è il caso in cui l’OSS oltrepassa i limiti. Somministrare farmaci senza titolo, eseguire manovre invasive, prendere decisioni cliniche: qui non c’è zona grigia. Anche se qualcuno “ha detto di farlo”, l’azione resta illegittima. E le conseguenze ricadono su chi l’ha compiuta. L’ordine ricevuto non è uno scudo, soprattutto quando riguarda attività che esulano chiaramente dal proprio profilo. C’è poi un elemento che nella pratica pesa più di quanto si ammetta: l’abitudine. “Si è sempre fatto così” è una delle frasi più pericolose nei contesti sanitari. Perché crea una normalità che la legge non riconosce. Il fatto che una prassi sia diffusa non la rende corretta, né tantomeno sicura. In questo scenario, la vera competenza non è solo tecnica. È anche capacità di riconoscere i propri limiti. Dire no, quando serve, non è rigidità né mancanza di collaborazione. È una forma di responsabilità matura. Significa proteggere il paziente, ma anche se stessi. Alla fine, la relazione tra OSS e infermiere non è una catena di comando cieca, ma una collaborazione regolata. Ognuno ha un ruolo, un campo d’azione e un livello di responsabilità. Confonderli può sembrare comodo nel breve periodo, ma espone a rischi concreti nel lungo. E quando si parla di salute e di legge, l’approssimazione non è mai una buona alleata.

I commenti

Sempre più spesso, in quegli affannati e fugaci momenti di pausa che possono capitare, ci si ritrova seduti davanti a un caffè nel cucinino di reparto, piuttosto che in terrazzo a fumare una sigaretta a sentir fare discorsi dai nostri compagni di viaggio, ovvero gli infermieri, in merito alla cosiddetta “responsabilità” di cui a loro dire sono impregnati, in particolare in merito a quelle che sono le attività più comunemente dell’OSS e quindi della cosiddetta “assistenza di base”.
Un mito da sfatare, un fatto inammissibile, in quanto l’art. 27 della Costituzione Italiana, parla chiaro: “la responsabilità penale è personale”. Dunque, sentir dire spesso dall’infermiere: “io sono responsabile per quello che fa l’OSS” è qualcosa che non è concepibile, perché giuridicamente non trova alcun fondamento, di conseguenza nessuno può essere responsabile per i reati, errori o illeciti commessi da altri.




Diverso è il caso in cui, invece, l’infermiere attribuisce ed esige dall’operatore socio sanitario una determinata attività, in particolare quando non rientra nelle sue competenze e soprattutto quando l’attribuzione di compiti non avviene secondo il principio di delega ( Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. n.81/2008), il quale stabilisce che l’assegnazione per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa, cui deve seguire sempre per iscritto, l’accettazione del delegato; un procedimento che non avviene praticamente mai, se non verbalmente e gettando in questo modo, il peso della responsabilità direttamente sulle spalle di chi esegue l’azione.

Oltretutto il soggetto preposto all’adempimento dell’incarico deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica del compito o della funzione che deve svolgere, e tali requisiti vengono delineati molte volte dal sanitario, attraverso quella “presunta dote innata” che egli possiede, e grazie alla quale sarebbe in grado di riconoscere le capacità di colui che ha di fronte.

In pratica un metro per misurare, una livella, della quale si servirebbe per individuare chi può fare e chi non può fare determinate attività all’interno di un gruppo di lavoro, un metodo che non ha alcuna valenza scientifica o normativa, e che mette a rischio l’incolumità del paziente oltre che danneggiare chi esegue le attività.

Sottovalutare quindi, l’assegnazione di compiti così specifici – tal volta a causa della mancanza di personale, altre a causa di un certo “fare con leggerezza” – e intraprendere da parte degli OSS in maniera così sciolta certe attività, può condurre questi ultimi a cadere facilmente nel reato di esercizio abusivo di professione, secondo l’art. 348 del c.p.

Essi, infatti, felici di potersi cimentare in mansioni che li aiuterebbero a sentirsi professionalmente aitanti, finirebbero con l’effettuare manovre per le quali non sono stati formati e non hanno alcuna competenza specifica, incorrendo in un vero e proprio reato di tipo penale.

Pertanto, è consigliabile rifiutarsi sempre, oltre per non caricarsi di ulteriori attività che non sono di propria competenza, onde evitare di passare un brutto quarto d’ora, poiché di sicuro non sarebbe in alcun modo responsabile l’infermiere.

Alla luce di tutto questo, chi ha la responsabilità gestionale, ovvero chi coordina, ha l’obbligo di organizzare e pianificare il lavoro di tutti, nel rispetto delle proprie mansioni e competenze, ed ognuno per il principio costituzionale poc’anzi analizzato, si assume la propria “responsabilità” per quello che è il suo agire e ne risponde davanti alla legge.

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Ne deriva che l’infermiere è responsabile solo ed esclusivamente dell’assistenza infermieristica, né dell’assistenza di base, né tantomeno di quello che è l’operato degli altri operatori.

Purtroppo, tutti questi argomenti si trasformano quotidianamente sul posto di lavoro, in veri e propri dibattiti polemici, in contese infinite che sfociano in litigi, questioni che creano solo tensione e diminuiscono il livello di assistenza, tutto perché fondamentalmente resta un problema irrisolto, che riguarda la creazione di un mansionario ben delineato per l’operatore socio sanitario, che non induca alle interpretazioni, come nel caso degli allegati, portando questa figura ad essere sfruttata quotidianamente in maniera arbitraria da parte di tutti gli altri professionisti.

Insomma, occorre dare una identità chiara a questo profilo, per poter migliorare il servizio al cittadino, ovvero, occorre giungere a una evoluzione necessaria per garantire la salute di tutti.

Tratto da

Autore: Alessandro Salerno (profilo Facebook)

A. D. - 29/04/2026 12:44

Ruolo dell’Operatore Socio Sanitario (OSS)
Iniziamo col dire che l’Operatore Socio Sanitario (OSS) è il personale che assiste persone fragili in ospedali, cliniche, RSA, case di riposo, strutture socio-sanitarie e servizi domiciliari.

L’OSS rappresenta una figura importante per il corretto funzionamento della struttura di accoglienza del paziente, coordinandosi con medici, infermieri ed altri operatori della sanità.

Tra le mansioni principali degli operatori socio sanitari vi sono:

• l’assistenza alla persona nelle attività quotidiane (igiene personale, vestizione, mobilizzazione, alimentazione, aiuto nell’assunzione dei pasti);
• supporto alla deambulazione e ai trasferimenti (letto-carrozzina, prevenzione cadute);
• cura dell’ambiente di vita e del comfort del paziente;
• osservazione e segnalazione di condizioni anomale al personale sanitario (es. agitazione, peggioramento clinico, comparsa di lesioni cutanee, difficoltà respiratorie);
• supporto relazionale alla persona assistita e ai familiari;
• attività di sanificazione/riordino e supporto organizzativo secondo procedure della struttura.

Una funzione importante che caratterizza il lavoro degli OSS è quella del dovere di segnalazione di situazioni di criticità del paziente a medici o infermieri, affinché procedano a cure o trattamenti nel minor tempo.

Se l’OSS rileva un rischio o un peggioramento della salute del paziente e non lo segnala, quella omissione può diventare rilevante sotto il profilo giuridico.

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Responsabilità Penale e Civile dell’OSS per Lesioni o Morte del Paziente
Facendo parte del personale preposto all’assistenza di soggetti fragili in strutture di cura o riposo, l’operatore socio sanitario può essere chiamato a rispondere per danni subiti dal paziente.

Se un paziente subisce una lesione o muore, tra i vari soggetti che possono essere responsabili del danno vi può essere quindi anche l’OSS.

L’accertamento della responsabilità dell’operatore socio sanitario per un aggravamento della salute del paziente o la sua morte, richiede un’indagine che può essere svolta dalla magistratura o da un avvocato.

Quando il nostro gruppo di avvocati indaga su un caso di malasanità in cui è coinvolto anche uno o più operatori socio sanitari, si è soliti soffermarci sui seguenti aspetti:

• individuazione della condotta attiva o omissiva dell’OSS;
• verificare se la condotta dell’OSS è stata negligente, imprudente, imperita o contraria a linee guida sanitarie;
• valutare con l’aiuto di consulenti medici legali la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell’OSS e l’evento dannoso.

Quindi, per chiedere un risarcimento per un caso di malasanità per colpa dell’OSS, è necessario dimostrare che il danno subito dal paziente si è verificato per effetto di un comportamento scorretto o di una omissione rilevante dell’operatore.

L’accertamento della responsabilità dell’operatore socio sanitario può avenire in sede penale e/o civile.

Responsabilità penale dell’OSS
Se il paziente riporta delle lesioni alla salute psicofisica o addirittura il decesso, l’operatore socio sanitario risponderà, rispettivamente, di lesioni colpose (art. 590 c. p.) o omicidio colposo (art. 590 sexies c. p.).

In questi casi può accadere che l’OSS risponda singolarmente o in concorso con altri soggetti. Il paziente che ha subito lesioni, o i familiari del paziente morto, potranno costituirsi parte civile nel processo penale con un avvocato per chiedere il risarcimento.

Responsabilità civile
Se il paziente subisce un danno (o i familiari, in caso di decesso), può essere richiesto il risarcimento dei danni all’OSS. Se la responsabilità penale è personale, nel senso che solo l’OSS può essere condannato a pena detentiva, quella civile può invece estendersi al datore di lavoro dell’operatore socio sanitario. Ciò significa che, se il paziente rimane danneggiato per colpa dell’OSS, il risarcimento potrà essere chiesto direttamente all’operatore socio sanitario ma anche al suo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2049 c. c..

Un Caso Giudiziario di Risarcimento da Malasanità per Colpa dell’OSS
Riportiamo un caso di responsabilità penale e civile dell’operatore socio sanitario che è stato trattato dalla Corte di Cassazione penale sez. IV, con sentenza n. 17887/2022.

Si tratta della vicenda di un operatore sociosanitario condannato per la morte di un degente in RSA, determinata da arresto cardiocircolatorio da ipossia per bolo alimentare conseguente all'ingestione di cibo.

La persona offesa era affetta da ritardo mentale e da grave instabilità motoria, soffriva anche di disfagia, disturbo della deglutizione che imponeva la somministrazione di cibo non solido.

In data 8 giugno 2014, dopo essersi alzato da tavola nella sala da pranzo dell'istituto, ove si trovavano altri cinque degenti assistiti da personale della struttura, si recava nel vicino bagno dove era colto da malore e si accasciava a terra. Accanto al corpo disteso erano trovati residui di cibo.

Prontamente soccorso veniva trasportato presso l'ospedale di Como, dove era diagnosticato un arresto cardiaco da ipossia per bolo alimentare e dove decedeva il 24 giugno 2014.

I giudici di merito del Tribunale di Como e della Corte di Appello di Milano, nelle due sentenze conformi, addebitavano all’OSS una condotta negligente e imprudente.

Infatti, durante la somministrazione dei pasti, momento particolarmente delicato nell'attività di cura del paziente, il quale, come detto sopra, soffriva della patologia indicata, era risultato che l’OSS si assentò dalla sala pranzo per mettere nei piatti il cibo, mancando di esercitare la dovuta sorveglianza sul paziente e, quindi, non impedendo che questi ingurgitasse il boccone di pane che determinò il suo soffocamento.

L’imputato, condannato in primo e secondo grado, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione che, tuttavia, ha rigettato il ricorso dell’imputato ed ha confermato la sua responsabilità penale.

Per la Corte di Cassazione, quindi, la regola cautelare violata, fondante l'affermazione di responsabilità dell'operatore socio sanitario, è stata individuata nella mancata sorveglianza del paziente, a cui l'operatore era tenuto in base al suo lavoro ed al rapporto contrattuale di lavoro che lo legava alla struttura. Più in generale, la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza come l'obbligo di salvaguardare l'incolumità di un paziente ospitato in una struttura sanitaria tragga la sua giustificazione nella necessità di osservare un dovere di solidarietà che ha fondamento nei principi costituzionali stabiliti dagli artt. 2 e 32 Cost..

In base al dovere di solidarietà suddetto, l'operatore socio sanitario (OSS), come tutti gli operatori di una struttura sanitaria, è "ex lege" portatore di una posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità, per l'intero tempo del turno di lavoro.

Giurisprudenza - 29/04/2026 12:39

La responsabilità dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS) riguarda la corretta esecuzione delle attività assistenziali, svolte in collaborazione con l'infermiere e sotto la sua supervisione. L'OSS risponde civilmente e penalmente per dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) in caso di danni al paziente, rispettandone la privacy e la dignità.


Ambiti di Responsabilità dell'OSS

Responsabilità Civile: Obbligo di risarcire il danno causato (art. 2043 c.c.) per negligenza, imprudenza o imperizia.

Responsabilità Penale: Rilevante in caso di reati come lesioni colpose o omicidio colposo per errori nell'assistenza.

Responsabilità Deontologica/Disciplinare: Derivante dalla violazione delle regole di condotta e dei protocolli professionali.

Aspetti Chiave della Responsabilità

Collaborazione e Supervisione: L'OSS opera su indicazione dell'infermiere o del medico. La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni assegnate.

Abuso di Professione: Si configura se l'OSS agisce fuori dalle proprie competenze o senza l'attribuzione dell'infermiere.
Attività Principali: Assistenza diretta alla persona, igiene, mobilizzazione, aiuto nell'alimentazione e supporto all'equipe.

L'OSS è responsabile delle proprie azioni e deve garantire la sicurezza del paziente, agendo nel rispetto delle procedure operative.

Francesco 77 - 29/04/2026 12:35

Ognuno DEVE eseguire solo le sue menzioni senza oltrepassare i propri limiti di legge.

Anonimo - 29/04/2026 07:01

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