MARTEDÌ, TOMBOLA! TORNA L’APPUNTAMENTO AL COMITATO POPOLARE SAN FRANCESCO
Lucca, 28 novem ...
Come è andata a finire la storia dell'apposizione dei cartelli del noto sponsor del Lucca Summer Festival?
Il Comune ha verificato?
Ha applicato le sanzioni previste dalla legge?
Ha richiesto e incassato il canone unico per l'affissione ancorché indebita oppure è stato deciso di chiudere gli occhi e lasciar passare, visto che lo sponsor è uno di quelli che appunto foraggia il napoletano d'oro Sindaco onorario di Lucca cioè Mimmo D'Alessandro???
Sarebbe gravissimo!
Ai lucchesi si aumenta la Tari e a chi commette gravi illeciti si decide di non applicare sanzioni e di non incassare il tributo??
L'amministrazione risponda!!!
Allora cosa altro dobbiamo vedere per capire che abbiamo a capo dei vigili urbani un incompetente ?
Anonimo - 05/06/2024 07:54Quello della U non è per caso il già miccio eccelso della scuola Bonagiunta????
anonimo - 05/06/2024 03:08Ma intanto la pubblicità diretta e indiretta, le proteste, se la sono fatta. Tra una settimana non ne parlerà più nessuno e noi poveri fessi lo prenderemo in quel posto come sempre.
anonimo - 04/06/2024 09:56Ma è chiaro chi li ha messi... Guardate la lettera U in maiuscolo presente su tutti i cartelli... è identica a quella di uno sponsor del Summer Festival.
Quindi o in Comune li hanno autorizzati (CAPRE!!!) o il signor imprenditore che li ha messi o fatti mettere andrà multato.
Non molliamo sulla questione, pretendiamo che il Comune risponda.
Quanto alla Soprintendenza valutiamo se fare un esposto al Ministero... Quella donna è del tutto assente su Lucca, non se ne occupa. Acconsente a tutto salvo rompere ai poveretti che magari vogliono allargare una finestre.
Che schifo
sono andato a vedere dopo tutti questi commenti di persone che urlano allo scandalo... e non c'è nemmeno un cartello da nessuna parte. e mi dicono anche che nemmeno questa mattina c'erano.... mah...
anonimo - 03/06/2024 22:18Però, mi domando se 'un ci sii nimo che la notte ci disegna su collo sprai un bell'augello!!!
anonimo - 03/06/2024 22:12Se non me l'avesse detto Lei non avrei mai capito che quei cosi lì fanno pubblicità a degli orologi. Evidentemente i produttori di orologi potrebbero darLe un premio per aver fatto propaganda al loro prodotto.
anonimo - 03/06/2024 22:09Soprintendenzaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Macché: non ci sente…
anonimo - 03/06/2024 17:32lo so, mi ripeto: dico sempre la stessa cosa. Ma cos'altro dire?
anonimo - 03/06/2024 17:28questa potrebbe/dovrebbe essere, in quanto una violazione al Codice della strada, materia per la questura
anonimo - 03/06/2024 17:03I Pre-potenti e arroganti hanno paura solo di una cosa.
La confisca del 'giocattolo'.
Ma non lo confischeranno mai,
poiché sono loro stessi nelle elites al Potere.
Ha ragione nell'ultimo commento, è come le famose scarpe di Travolta, con lo scandalo ne hanno parlato una settimana, se stavano zitti non se ne accorgeva nessuno. Tanto nessuno pagherà per i cartelli, come succede sempre in Italia.
anonimo - 03/06/2024 15:43Il ragionamento è semplice: come imprenditore arrogante e prepotente con un'azienda che fattura milioni di Euro, ho forse paura di una multa? Macché. Per quello faccio sempre come mi pare: io posso!
A parte che la multa per quattro cartelli pubblicitari non me la fanno, ma se me la fanno sapete che c'è? Tanto meglio, ulteriore pubblicità per quattro spicci, alla faccia di voialtri miserabili pezzenti, i cosiddetti cittadini comuni!
Visto che la segnaletica stradale viene osservata da quattro gatti, sperimentalmente stanno studiando il modo per sostituirla completamente con pubblicità, risparmiando sul palo già installato.
Fateci caso, vi stanno riempiendo di pubblicità dove possono, vi fanno il lavaggio del cervello a vostra insaputa, troverete cartelli del gelato alla panna anche sul Monte Bianco ed in cima all'Everest!
Ed in mezzo ai più sperduti deserti, non troverete indicazioni del pozzo d'acqua più vicino, ma troverete cartelli pubblicitari dell'ultimo condizionatore portatile!
E a tutto PIL!
PIL! PIL! PIL!
(tutta roba da neuro)
Ahr! Ahr! Ahr!
I controllori sono gestiti dai due veri sindaci di Lucca: MIMMO e LUCCA CREA! Nel nome del DIO SOLDO si puo' anche infrangere la legge, basta porti soldi nelle casse del "sindaco tesoriere"
Controllore - 03/06/2024 11:521. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresi', vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale.
((4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle liberta' individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle abilita' fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e' immediatamente revocata)).
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche' autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (99) (107)
((7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e' un'area verde, la cui manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa' private o ad altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4)).
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.417 a € 14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato. (124) (133) (145) (150) (163)
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto ((dai commi 1, 4-bis e 7-bis)), l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto ((; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei casi piu' gravi, l'ente proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario)). Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.
13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
Sui cartelli stradali secondo me è gravissimo sperino che non succeda qualche incidente, che al comune arriveranno palate di m...a.
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