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  • 12/06/2025 16:28

Il TSO e gli immotivati timori della Psichiatria di M. Iannucci, G. Brandi

la Corte Costituzionale, con la recente sentenza 76/2025 del 30 maggio scorso , ha stabilito la illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 180/1978, uno dei tre articoli che regola la effettuazione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), in particolare di quelli ospedalieri. Tale illegittimità, in sintesi, deriva dal fatto che l’art. 35 non prevede come obbligatorie due circostanze che sono essenziali per tutelare i diritti delle persone sottoposte a TSO: 1) la notifica dell’ordinanza sindacale di TSO alla persona interessata e al suo legittimo rappresentante legale; 2) l’audizione della persona da parte del Giudice Tutelare prima della convalida del provvedimento da parte dello stesso giudice. Federico Durbano ha effettuato un esame completo e condivisibile della questione relativa al TSO (addirittura con uno specchietto comparativo delle diverse legislazioni europee sul tema), alla recente sentenza della Corte Costituzionale e alle diverse reazioni, talora preoccupate, di non pochi colleghi psichiatri italiani. Ci sentiamo di aggiungere talune note a ciò che ha scritto Federico Durbano. Occorre in primo luogo osservare che la declinazione degli artt. 33, 34 e 35 della L. 180/1978 avviene in maniera diversa a seconda delle Regioni. In Toscana, ad esempio, una datata Legge regionale impone che, almeno uno dei due certificati medici prodromici alla emissione dell’ordinanza sindacale di TSO ospedaliero, quello di convalida, venga redatto da uno psichiatra del DSM pubblico. In Toscana poi, almeno finché gli scriventi sono rimasti in servizio presso il DSM, l’ordinanza sindacale e la convalida del GT venivano regolarmente notificate, nel minor tempo possibile, al soggetto sottoposto a TSO. Si tratta di comportamenti che garantiscono tutti: la persona ricoverata contro la sua volontà e gli operatori che hanno proposto/effettuato quello spiacevole ma necessario trattamento. Che il soggetto sottoposto a TSO possa anche parlare col GT prima che quest’ultimo convalidi l’ordinanza sindacale, a chi scrive sembra una ulteriore e debita garanzia, a tutela di tutti. A proposito del TSO restano però da sciogliere, specie dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale, alcuni nodi che sono assolutamente sostanziali per l’effettiva garanzia della tutela dei diritti: dei diritti del soggetto sottoposto a TSO e del diritto dell’intera collettività. Potrebbero apparire a tutta prima dei nodi organizzativi facili da sciogliere, ma così non è, così non è stato, così non sarà. Facciamo un esempio. Una persona di Firenze, il sabato pomeriggio, in preda a uno stenico delirio di gelosia, minaccia di procurare al coniuge seri danni, potenzialmente letali. I familiari chiedono subito l’intervento del medico di guardia, che constata la grave patologia mentale del soggetto e gli propone, oltre che una adeguata terapia farmacologica, anche un ricovero in un idoneo ambiente ospedaliero. La terapia e il ricovero vengono fermamente rifiutati dal soggetto delirante. Non è possibile adottare altra idonea misura terapeutica extraospedaliera, nemmeno un TSO extraospedaliero che non sarebbe davvero risolutivo in questa situazione, che appare chiaramente come una situazione di “elevato rischio sanitario”. Il medico di guardia, dunque, non può che proporre un TSO ospedaliero. Però, affinché l’ordinanza sindacale di TSO venga emessa, c’è bisogno della convalida da parte di altro medico (di uno psichiatra del DSM in Toscana). E se l’altro medico non fosse rintracciabile? Di certo a Firenze, il sabato sera, non si trova uno psichiatra del DSM reperibile per le urgenze territoriali. L’ordinanza sindacale, senza la convalida del primo certificato, non potrebbe in linea teorica essere emessa. Con una forzatura, la Polizia Municipale potrebbe cercare di convincere la persona riottosa alle cure a recarsi “spontaneamente” in ospedale, dove un medico (uno psichiatra in Toscana) possa visitarlo e decidere se convalidare o meno la proposta di TSO. Non è detto, inoltre, che la Polizia Municipale intenda procedere in alcuna direzione in assenza di una ordinanza sindacale. Ammettiamo però che tutto questo, miracolosamente, si verifichi e che il certificato di convalida venga regolarmente redatto dopo la seconda visita medica, visto che la persona continua a rifiutare le cure di cui ha bisogno per il grave stato di malattia psichica. La Polizia Municipale deve dunque portare i due certificati al Sindaco (o a un suo delegato) affinché l’ordinanza venga prontamente emessa e si possa procedere, anche con la forza se necessario, alla effettuazione di quel ricovero indispensabile e urgente. Ma siamo sicuri che il Sindaco o il suo delegato siano prontamente disponibili? Ammesso che il Sindaco firmi immediatamente l’ordinanza e il ricovero venga forzosamente effettuato, l’ordinanza deve quindi essere trasmessa al GT per l’eventuale convalida della stessa. L’ordinanza sindacale è inoltre essenziale (come ribadito dalla Corte) che venga notificata alla persona sottoposta a TSO e al suo legale rappresentante. Finora il GT aveva solo il compito di valutare la correttezza formale e procedurale della pratica, prima di convalidare l’ordinanza. Ora invece, dopo la sentenza della Consulta, il GT, prima della eventuale convalida, dovrebbe effettuare entro 48 ore un colloquio con la persona sottoposta a TSO. Bene, benissimo: sembrano esserci ulteriori garanzie per il soggetto privato della libertà, ma siamo sicuri che sia davvero così? Se la procedura per effettuare un provvedimento urgente e indispensabile diventa troppo complessa, il provvedimento finirà per non essere effettuato. Il medico di guardia chiamato a curare il delirante di gelosia che versa in una situazione di rischio a causa della psicopatologia che lo interessa, dopo avere effettuato la diagnosi corretta, avere proposto la terapia e i provvedimenti che vengono rifiutati, avere redatto la proposta di TSO e avere avvertito la Polizia (meglio quella Municipale, che però non sempre è immediatamente reperibile), cosa dovrebbe fare? Ammettiamo che attenda l’arrivo della Polizia, la quale però, senza l’ordinanza sindacale, non è titolata a intervenire. Nel frattempo la persona da sottoporre a TSO chiede con fermezza di allontanarsi, benché sia in preda a un chiaro delirio. Non ha commesso alcun reato e, quindi, la Polizia non ha nessun titolo per trattenerla. Il medico di guardia, il sabato sera in Toscana, non trova uno psichiatra del DSM per convalidare la proposta di TSO. Ammettiamo però che uno psichiatra (o altro medico in diverse parti di Italia) si trovi e che il certificato di convalida della proposta di TSO possa essere redatto. La Polizia deve quindi trasmettere i due certificati al Sindaco per l’emissione dell’ordinanza. Chi trattiene, frattanto, il delirante di gelosia che magari, presentando un delirio lucido, chiede ancora con ferma e apparente compostezza di allontanarsi? Ma ammettiamo che il Sindaco, allertato, firmi prontamente l’ordinanza e che la Polizia effettui forzosamente il TSO ospedaliero. Diventa allora necessario trasmettere tempestivamente l’ordinanza, magari corredata dei certificati medici, al GT, che entro 48 ore deve procedere alla eventuale convalida. Non è semplice. Ma ora, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il GT dovrebbe addirittura conferire direttamente con la persona sottoposta a TSO, vuoi pure in orario notturno, prefestivo o festivo -l’urgenza è tale perché può capitare in ogni momento. È vero: potrebbe farlo collegandosi da remoto con l’ospedale e non sarebbe troppo difficile farlo. Ma siamo sicuri che i GT, già oberati come sono di un lavoro asfissiante (si pensi solo alla gestione giuridica delle Amministrazioni di Sostegno) possano ottemperare con facilità a questo nuovo compito? Cerchiamo di essere realisti quando si pensano e si dettano le norme. Ammettiamo poi che il GT decida di non convalidare, dopo il colloquio con la persona da sottoporre a TSO, l’ordinanza sindacale e che contravvenga così l’indicazione tecnica contenuta nei due certificati medici. Quale responsabilità si assumerebbe allora il GT nel caso di un esito infausto, magari esiziale, della mancata effettuazione di un TSO? C’è inoltre da chiedersi: in quale misura le “prescrizioni” della Corte Costituzionale si tradurranno in obblighi effettivi? Presto, c’è da augurarsi, con tutto il fardello economico/organizzativo che l’adeguamento comporterà. Eppure, vale la pena continuare a essere realisti: nel febbraio 2022, a proposito della necessaria e diversa collaborazione fra psichiatria e giustizia, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non costituzionalmente illegittime le norme sul “superamento degli OPG” e sulla costituzione delle REMS, ha “prescritto” alcuni necessari e urgenti correttivi di tali norme, onde garantire cure e diritti effettivi ai malati di mente socialmente pericolosi. Cosa è stato effettivamente realizzato, a distanza di oltre tre anni, di quei correttivi indicati dalla Consulta come necessari per garantire, ai malati di mente, la fruizione di diritti costituzionali? Niente o quasi niente. Ma c’è da sperare che per il TSO vada meglio. Una cosa è certa: il medico di guardia non potrà mollare il delirante di gelosia in compagnia della potenziale vittima e dunque è improbabile che non ricorra all’Articolo 54 del Codice Penale, allo stato di necessità, in barba a tutte le garanzie promesse al malato di mente e dimenticando di tutelare la propria responsabilità. Sta di fatto che, se pure commettesse il reato di imporre cure a chi le rifiutasse per “salvarlo da un pericolo grave alla persona” e fosse in tal modo esclusa la sua punibilità, siccome quel pericolo sarebbe stato evitabile con altri mezzi - il TSO nella fattispecie- risulterebbe minata la copertura per avere agito in stato di necessità e potrebbero aprirsi voragini penali su cui riflettere. Mario Iannucci e Gemma Brandi Psichiatri psicoanalisti Esperti di Salute Mentale applicata al Diritto

I commenti

Il TSO attuale è incostituzionale
Occorre il preventivo contraddittorio con l’interessato

Di Dario Sammartino -4 Giugno 2025

Il TSO è un trattamento sanitario coattivo e pertanto richiede lo stesso contraddittorio previsto per le misure cautelari penali. Occorrerà dunque comunicare il provvedimento sindacale e notificare il decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che andranno sentiti prima della convalida.

A settembre 2024 avevamo commentato l’ordinanza n. 24124/2024 con cui la Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (tso) in condizioni di degenza ospedaliera nella parte in cui non prevede la comunicazione dei relativi provvedimenti all’interessato (qui l’articolo).

Con la sentenza n. 76 del 30 maggio scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e ha annullato l’art. 35 l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

Il tso è adottato su proposta di un medico, poi convalidata da parte di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, quarto comma, l. n. 833/1978); il provvedimento del sindaco con cui viene disposto il tso in condizioni di degenza ospedaliera deve essere emanato entro quarantotto ore dalla convalida del secondo medico (art. 35, primo comma), e poi notificato al giudice tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), che provvede (nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il provvedimento

La Corte ha ritenuto che il contraddittorio con l’interessato sia necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il tso “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali.

D’altronde nel disegno della l. n. 833/1978 l’approccio verso la malattia mentale è mutato nel senso che è posto al centro dell’intervento pubblico il benessere dei malati e non più la tutela sociale contro i comportamenti devianti di essi; non si pone cioè l’esigenza di difendere la società dal malato ma di tutelare la persona dello stesso. Questa è stata la ricostruzione del sistema formulata nell’ordinanza della Corte di Cassazione di rimessione della questione di legittimità costituzionale e che è stata fatta propria dalla Corte Costituzionale.

Ecco quindi che – secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”.

Interessante è la statuizione sulla capacità processuale della persona sottoposta a tso, che la legittima al contraddittorio. Qui la Corte ha richiamato il principio generale secondo il quale “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.

In conclusione la Corta ha ritenuto che “l’omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’omessa previsione dell’audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.”.


Dario Sammartino
Svolge l’attività di avvocato soprattutto nel campo del diritto amministrativo. Ha così vissuto i rapporti con le pubbliche amministrazioni la professione sia dalla parte dei cittadini sia (in misura minore) da quella degli enti; rimane ottimista sulla funzione sociale dell’avvocato amministrativista.

D.S. - 14/06/2025 01:17

Tso. La Consulta rafforza le tutele: “Obbligatoria la comunicazione e l’audizione del paziente”

Con la sentenza n. 76/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 35 della legge 833/1978, imponendo la comunicazione del provvedimento di Tso e l’audizione del paziente prima della convalida. Una decisione storica che riafferma il diritto al contraddittorio e alla difesa anche in situazioni di ricovero coattivo. LA SENTENZA
03 GIU - Con la sentenza n. 76/2025, depositata il 30 maggio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede l’obbligo di comunicazione alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO), l’audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del decreto stesso.

La pronuncia, attesa e di grande rilevanza per il mondo sanitario e giuridico, interviene su un settore estremamente delicato: quello dei trattamenti sanitari coattivi in condizioni di degenza ospedaliera. Secondo la Consulta, “l’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni”, rappresentando “un presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione”.

La Corte ha sottolineato che la mancata comunicazione al diretto interessato e la sua esclusione dall’audizione rendono il controllo giudiziale “meramente formale”, impedendo di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento e violando diritti fondamentali come quello di difesa e di partecipazione al procedimento. Come affermato nella motivazione: “Non si oppongono all’obbligo di comunicazione e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida”, poiché “si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa”.


Un punto centrale della decisione riguarda la condizione di eventuale incapacità naturale della persona sottoposta a TSO. La Corte chiarisce che questa condizione “non può mai comportare la perdita dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio”, ribadendo la portata inviolabile del principio personalista sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Nella sentenza si legge inoltre che “la comunicazione all’interessato del provvedimento del sindaco e la notificazione del decreto motivato del giudice tutelare non trovano ostacolo nella condizione di possibile incapacità naturale” e che l’audizione stessa assume una funzione ulteriore: “consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva”.

Il procedimento di convalida del TSO è dunque ripensato come momento cruciale per assicurare un contraddittorio effettivo e garantire la centralità del paziente, anche laddove la patologia psichica possa limitare temporaneamente la capacità di comprensione o di autodeterminazione.

Con questa pronuncia, la Corte ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 nella parte in cui non prevede analoghe garanzie in caso di proroga del TSO. Secondo la Corte, infatti, “la necessità di conoscere i provvedimenti restrittivi della libertà personale e le loro ragioni giustificative sussiste anche in caso di proroga del trattamento sanitario coattivo inizialmente disposto”.

La Consulta ha ribadito che la decisione “apre la strada per un intervento legislativo che, nel rispetto delle indicazioni della Corte, potrà ridefinire le modalità attuative di tali garanzie”, eventualmente prevedendo ulteriori strumenti di tutela come la nomina di un curatore speciale.

Una sentenza, quindi, che riafferma la dignità e i diritti di chi è sottoposto a TSO e che obbliga il sistema sanitario e giuridico a operare nel rispetto del contraddittorio e della piena informazione, anche quando la persona sia in uno stato di particolare fragilità psichica.

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=130013

UNO - 14/06/2025 00:59

CORTE COSTITUZIONALE - TSO: “OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE E L’AUDIZIONE DEL PAZIENTE”


Corte Costituzionale: Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 833/1978 sui TSO
La sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell'art. 35 della legge 833/1978 in materia di trattamento sanitario obbligatorio (TSO), introducendo importanti garanzie procedurali per la tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a tali misure.

Il caso e la questione di legittimità costituzionale
La questione è stata sollevata dalla Corte di Cassazione nell'ambito di un giudizio di opposizione contro un decreto di convalida di TSO. La ricorrente lamentava vizi procedurali consistenti nella mancata notifica degli atti del procedimento e nella mancata audizione da parte del giudice tutelare, che le avrebbero impedito di venire a conoscenza nell'immediatezza di quanto le stava accadendo.

La disciplina del TSO e le garanzie costituzionali
La Corte ha chiarito che il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell'interessato e incidente sulla sua libertà fisica. Come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui la Cassazione civile, ordinanza n. 4209/2024, il TSO comporta una privazione della libertà personale che richiede il rispetto delle garanzie costituzionali.
La misura si pone sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e l'esigenza di protezione della salute della persona stessa, giustificando in via d'eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica.

I presupposti sostanziali del TSO
Secondo l'art. 34 della legge 833/1978, il trattamento può essere adottato solo se ricorrono tre presupposti:

L'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
La mancata accettazione degli stessi da parte dell'infermo
L'assenza di condizioni e circostanze per l'adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere
Le garanzie procedurali introdotte dalla sentenza
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35 nella parte in cui non prevede:

1. Comunicazione del provvedimento sindacale
Il provvedimento motivato del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, con l'avviso che sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro 48 ore e che l'interessato ha diritto di comunicare con chiunque e di chiedere la revoca.

2. Audizione prima della convalida
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona interessata prima di procedere alla convalida del provvedimento.

3. Notificazione del decreto di convalida
L'ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare deve essere notificata all'interessato o al suo legale rappresentante, con l'avviso della possibilità di presentare ricorso.

Le ragioni della decisione
La Corte ha motivato la decisione evidenziando che:

Il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona
Le persone affette da infermità psichica non sono per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio
L'audizione della persona interessata costituisce presidio giurisdizionale minimo, necessario per la verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento
Il confronto con altre misure restrittive
La sentenza richiama il confronto con altre misure amministrative restrittive della libertà personale, come l'accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per il rimpatrio, per le quali sono già previste garanzie analoghe, rendendo irragionevole l'omessa previsione di analoghi adempimenti nel TSO.

Gli effetti della pronuncia
La decisione introduce importanti garanzie che dovranno essere rispettate in tutti i procedimenti di TSO, rafforzando significativamente la tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a tali misure. La Corte ha inoltre precisato che resta ferma per il legislatore la possibilità di intervenire per individuare una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale.
La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone fragili, in linea con le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e con i principi costituzionali di dignità della persona e del giusto processo.

La sentenza è consultabile in allegato

LINK

https://www.studiolegalemarcellino.it/articolo/corte-costituzionale-tso-obbligatoria-la-comunicazione-e-l-audizione-del-paziente/

X FILES - 14/06/2025 00:58

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