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Il TSO attuale è incostituzionale
Occorre il preventivo contraddittorio con l’interessato
Di Dario Sammartino -4 Giugno 2025
Il TSO è un trattamento sanitario coattivo e pertanto richiede lo stesso contraddittorio previsto per le misure cautelari penali. Occorrerà dunque comunicare il provvedimento sindacale e notificare il decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che andranno sentiti prima della convalida.
A settembre 2024 avevamo commentato l’ordinanza n. 24124/2024 con cui la Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (tso) in condizioni di degenza ospedaliera nella parte in cui non prevede la comunicazione dei relativi provvedimenti all’interessato (qui l’articolo).
Con la sentenza n. 76 del 30 maggio scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e ha annullato l’art. 35 l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.
Il tso è adottato su proposta di un medico, poi convalidata da parte di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, quarto comma, l. n. 833/1978); il provvedimento del sindaco con cui viene disposto il tso in condizioni di degenza ospedaliera deve essere emanato entro quarantotto ore dalla convalida del secondo medico (art. 35, primo comma), e poi notificato al giudice tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), che provvede (nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il provvedimento
La Corte ha ritenuto che il contraddittorio con l’interessato sia necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il tso “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali.
D’altronde nel disegno della l. n. 833/1978 l’approccio verso la malattia mentale è mutato nel senso che è posto al centro dell’intervento pubblico il benessere dei malati e non più la tutela sociale contro i comportamenti devianti di essi; non si pone cioè l’esigenza di difendere la società dal malato ma di tutelare la persona dello stesso. Questa è stata la ricostruzione del sistema formulata nell’ordinanza della Corte di Cassazione di rimessione della questione di legittimità costituzionale e che è stata fatta propria dalla Corte Costituzionale.
Ecco quindi che – secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”.
Interessante è la statuizione sulla capacità processuale della persona sottoposta a tso, che la legittima al contraddittorio. Qui la Corte ha richiamato il principio generale secondo il quale “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.
In conclusione la Corta ha ritenuto che “l’omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’omessa previsione dell’audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.”.
Dario Sammartino
Svolge l’attività di avvocato soprattutto nel campo del diritto amministrativo. Ha così vissuto i rapporti con le pubbliche amministrazioni la professione sia dalla parte dei cittadini sia (in misura minore) da quella degli enti; rimane ottimista sulla funzione sociale dell’avvocato amministrativista.
Tso. La Consulta rafforza le tutele: “Obbligatoria la comunicazione e l’audizione del paziente”
Con la sentenza n. 76/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 35 della legge 833/1978, imponendo la comunicazione del provvedimento di Tso e l’audizione del paziente prima della convalida. Una decisione storica che riafferma il diritto al contraddittorio e alla difesa anche in situazioni di ricovero coattivo. LA SENTENZA
03 GIU - Con la sentenza n. 76/2025, depositata il 30 maggio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede l’obbligo di comunicazione alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO), l’audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del decreto stesso.
La pronuncia, attesa e di grande rilevanza per il mondo sanitario e giuridico, interviene su un settore estremamente delicato: quello dei trattamenti sanitari coattivi in condizioni di degenza ospedaliera. Secondo la Consulta, “l’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni”, rappresentando “un presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione”.
La Corte ha sottolineato che la mancata comunicazione al diretto interessato e la sua esclusione dall’audizione rendono il controllo giudiziale “meramente formale”, impedendo di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento e violando diritti fondamentali come quello di difesa e di partecipazione al procedimento. Come affermato nella motivazione: “Non si oppongono all’obbligo di comunicazione e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida”, poiché “si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa”.
Un punto centrale della decisione riguarda la condizione di eventuale incapacità naturale della persona sottoposta a TSO. La Corte chiarisce che questa condizione “non può mai comportare la perdita dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio”, ribadendo la portata inviolabile del principio personalista sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Nella sentenza si legge inoltre che “la comunicazione all’interessato del provvedimento del sindaco e la notificazione del decreto motivato del giudice tutelare non trovano ostacolo nella condizione di possibile incapacità naturale” e che l’audizione stessa assume una funzione ulteriore: “consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva”.
Il procedimento di convalida del TSO è dunque ripensato come momento cruciale per assicurare un contraddittorio effettivo e garantire la centralità del paziente, anche laddove la patologia psichica possa limitare temporaneamente la capacità di comprensione o di autodeterminazione.
Con questa pronuncia, la Corte ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 nella parte in cui non prevede analoghe garanzie in caso di proroga del TSO. Secondo la Corte, infatti, “la necessità di conoscere i provvedimenti restrittivi della libertà personale e le loro ragioni giustificative sussiste anche in caso di proroga del trattamento sanitario coattivo inizialmente disposto”.
La Consulta ha ribadito che la decisione “apre la strada per un intervento legislativo che, nel rispetto delle indicazioni della Corte, potrà ridefinire le modalità attuative di tali garanzie”, eventualmente prevedendo ulteriori strumenti di tutela come la nomina di un curatore speciale.
Una sentenza, quindi, che riafferma la dignità e i diritti di chi è sottoposto a TSO e che obbliga il sistema sanitario e giuridico a operare nel rispetto del contraddittorio e della piena informazione, anche quando la persona sia in uno stato di particolare fragilità psichica.
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=130013
CORTE COSTITUZIONALE - TSO: “OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE E L’AUDIZIONE DEL PAZIENTE”
Corte Costituzionale: Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 833/1978 sui TSO
La sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell'art. 35 della legge 833/1978 in materia di trattamento sanitario obbligatorio (TSO), introducendo importanti garanzie procedurali per la tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a tali misure.
Il caso e la questione di legittimità costituzionale
La questione è stata sollevata dalla Corte di Cassazione nell'ambito di un giudizio di opposizione contro un decreto di convalida di TSO. La ricorrente lamentava vizi procedurali consistenti nella mancata notifica degli atti del procedimento e nella mancata audizione da parte del giudice tutelare, che le avrebbero impedito di venire a conoscenza nell'immediatezza di quanto le stava accadendo.
La disciplina del TSO e le garanzie costituzionali
La Corte ha chiarito che il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell'interessato e incidente sulla sua libertà fisica. Come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui la Cassazione civile, ordinanza n. 4209/2024, il TSO comporta una privazione della libertà personale che richiede il rispetto delle garanzie costituzionali.
La misura si pone sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e l'esigenza di protezione della salute della persona stessa, giustificando in via d'eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica.
I presupposti sostanziali del TSO
Secondo l'art. 34 della legge 833/1978, il trattamento può essere adottato solo se ricorrono tre presupposti:
L'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
La mancata accettazione degli stessi da parte dell'infermo
L'assenza di condizioni e circostanze per l'adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere
Le garanzie procedurali introdotte dalla sentenza
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35 nella parte in cui non prevede:
1. Comunicazione del provvedimento sindacale
Il provvedimento motivato del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, con l'avviso che sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro 48 ore e che l'interessato ha diritto di comunicare con chiunque e di chiedere la revoca.
2. Audizione prima della convalida
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona interessata prima di procedere alla convalida del provvedimento.
3. Notificazione del decreto di convalida
L'ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare deve essere notificata all'interessato o al suo legale rappresentante, con l'avviso della possibilità di presentare ricorso.
Le ragioni della decisione
La Corte ha motivato la decisione evidenziando che:
Il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona
Le persone affette da infermità psichica non sono per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio
L'audizione della persona interessata costituisce presidio giurisdizionale minimo, necessario per la verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento
Il confronto con altre misure restrittive
La sentenza richiama il confronto con altre misure amministrative restrittive della libertà personale, come l'accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per il rimpatrio, per le quali sono già previste garanzie analoghe, rendendo irragionevole l'omessa previsione di analoghi adempimenti nel TSO.
Gli effetti della pronuncia
La decisione introduce importanti garanzie che dovranno essere rispettate in tutti i procedimenti di TSO, rafforzando significativamente la tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a tali misure. La Corte ha inoltre precisato che resta ferma per il legislatore la possibilità di intervenire per individuare una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale.
La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone fragili, in linea con le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e con i principi costituzionali di dignità della persona e del giusto processo.
La sentenza è consultabile in allegato
LINK
https://www.studiolegalemarcellino.it/articolo/corte-costituzionale-tso-obbligatoria-la-comunicazione-e-l-audizione-del-paziente/
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