Il 19 maggio 2023 abbiamo depositato in Cassazione la legge di iniziativa popolare per un salario minimo di almeno 10 euro l’ora.
Unione
popolare diventa così promotrice di una coalizione di forze a
sostegno di una legge di iniziativa popolare che va a introdurre il
più
importante strumento di lotta al caro-vita, un salario minimo
agganciato all’inflazione,
che non sostituisce ma rafforza la contrattazione nazionale e che può
immediatamente e concretamente aiutare 5
milioni di lavoratori e lavoratrici
italiane a uscire da una condizione di povertà.
Si
tratta di lavoratori
e lavoratrici impiegati in settori come quello alberghiero, della
ristorazione, addetti ai servizi, vigilanza e servizi fiduciari e
cooperative;
anche la provincia di Lucca, durante il periodo della stagione, ma
non solo, sperimenta la gravità della condizione legata ai salari da
fame, su cui anche la contrattazione collettiva risulta inefficace e
al ribasso. Un esempio su tutti, il
caso di Lucca Crea nel 2019
(guidata dall’attuale sindaco Pardini) con l’appalto alla GSI
Security per i servizi di vigilanza non armata,
che inquadrava i cosiddetti “felpati” in un contratto nazionale
che prevedeva
3.60 euro netti all’ora.
Questa
proposta di legge punta a dare attuazione all’articolo 36 della
Costituzione, che stabilisce il diritto di ogni lavoratore ‘ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa. Esistenza dignitosa che non viene
assicurata oggi in Italia, se non si stabilisce una cifra minima di
retribuzione sotto la quale non si può scendere, per tutte le
lavoratrici e i lavoratori, indicizzata sulla base dell’inflazione.
In
Italia un giovane su quattro è a rischio povertà. Dal 1990 a oggi
l’Italia è l’unico Paese Ocse in cui i salari sono crollati:
-2,9%. Nel 2022 erano più bassi del 12% in termini reali rispetto al
2008, secondo il Global Wage Report 2022-23 dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro.
A
questa situazione già nera, si è aggiunto il
boom dei prezzi,
frutto, secondo la stessa BCE, dei profitti che le grandi aziende
stanno facendo speculando sui prezzi energetici e alimentari. In
questi anni in tanti si sono riempiti la bocca con il salario minimo,
ma non si è ancora fatto nulla. Nessuno vuole toccare gli interessi
di pochi privilegiati.
Abbiamo
deciso noi di passare all’azione.
Nei
prossimi 6 mesi ci troverete ovunque a sostenere questa battaglia di
civiltà e di dignità, e a raccogliere le firme in tutta Italia.
La
raccolta firme a Lucca partirà l’8 giugno: per restare in contatto
con noi, avere informazioni tecniche circa la legge e la raccolta
firme, scriveteci a unionepopolarelucca@gmail.com
o
sulle pagine facebook di Potere al Popolo Lucca e Rifondazione
Comunista Lucca.
Calendario
banchetti Lucca
Giugno:
Giovedì 8 ore 17-19 via beccheria
Sabato 10 ore 10-12 mercato
lucca for boario
Mercoledì 14 ore 16-19 mercato contadino in
piazza San Francesco
Venerdì 16 ore 17-19 piazza San Frediano
Sabato 17 ore 10-12 for boario
Mercoledì 21 ore 10-12 mercato
Giovedì 22 ore 17-19 piazza cittadella
Sabato 24 ore 10-12
for boario
Mercoledì 28 ore 10-12 mercato
Venerdì 30 ore
17-19 piazza xx settembre
Calendario
banchetti Capannori: Tutti i venerdì del mese, sia per giugno che
per luglio dalle 10 alle 12 al mercato di Piazza Aldo Moro.
Lucca,
5 giugno 2023 Unione Popolare Lucca
SALARIO
MINIMO: IL TESTO DELLA NOSTRA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE!
Art.
1 Definizione
Ogni
lavoratore di cui all’art. 2094 c.c., visto l’art. 36, comma 1,
della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base
oraria, ad un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10
EURO lordi l’ora.
Qualora
il datore di lavoro corrisponda una paga base oraria inferiore a
quanto previsto al comma 1, il trattamento economico che costituisce
retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi del comma 1 è
quello del contratto collettivo nazionale di settore che stabilisce
per i lavoratori il trattamento economico di miglior favore e la cui
paga base non sia inferiore nel minimo a 10 euro all’ora al lordo
degli oneri di legge, contributivi e fiscali.
La
retribuzione oraria lorda minima di 10 euro deve intendersi riferita
al livello di inquadramento più basso previsto dalla contrattazione
collettiva.
Ogni
lavoratore ha inoltre diritto al pagamento della tredicesima
mensilità, delle retribuzioni differite, delle ore di lavoro
straordinario, degli scatti di anzianità e altre competenze
previste dai CCNL di settore applicati al rapporto di lavoro e che
prevedano una paga base non inferiore a quanto previsto dal comma 1.
Ai
fini dell’applicazione della presente legge è fatta salva
l’applicazione al lavoratore / lavoratrice dei contratti
collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che prevedono un
trattamento economico minimo orario, corrispondente al livello di
inquadramento più basso, superiore all’importo del trattamento
economico minimo legale.
Art.
2 Meccanismo di rivalutazione
Con
decreto del Ministero del Lavoro, il minimo salariale si rivalorizza
alla data del primo gennaio e del primo luglio di ogni anno sulla
base dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi
dell’Unione Europea (IPCA).
Art.
3 Applicazione ai rapporti di lavoro non subordinato
La
disciplina di cui alla presente legge si applica ai rapporti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le
modalità di esecuzione della prestazione
siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Il
compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente
inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale –
identificato secondo quanto previsto dall’art. 1 della presente
legge – che disciplina, nel medesimo settore o in settori affini,
mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro
subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per
fornire la stessa opera o servizio.
Art.
4 Sanzioni
Il
datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a
quello risultante dall’art. 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria.
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per
ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo,
in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo
lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore
retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego
del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo
lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore
retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego
del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
In
relazione alla violazione di cui al presente articolo, trova
applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni.
Al
datore di lavoro che consapevolmente affida l’esecuzione di opere
o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto
previsto dall’articolo 1 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per
ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all’entità della
violazione.
In
deroga a quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981,
non si applica il regime del pagamento in misura ridotta. In caso di
reiterazione si applicano le sanzioni di cui al comma 1 e 2
maggiorate per un terzo. In tutti i casi successivi alla prima
reiterazione l’importo è elevato fino alla metà.
In
aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al co.1, il datore di
lavoro è tenuto anche, nei riguardi del lavoratore, all’erogazione
di tutte le differenze retributive maturate fino all’applicazione
della retribuzione di cui all’art. 1, co. 1, salvo il diritto al
risarcimento di danni ulteriori.
L’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2
comporta altresì l’esclusione, per la durata di tre anni, dalla
partecipazione a gare pubbliche d’appalto di opere o di servizi,
dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o
contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
L’apposizione
di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa
per le aziende che violano l’art. 1 della presente legge, per la
durata di tre anni. In caso di violazione di tale divieto il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art.
5 Norme transitorie
I
contratti o accordi di lavoro con paga oraria inferiore al
trattamento minimo legale, di cui al all’art. 1, sono adeguati
automaticamente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
presente Legge.